Statuto

DISPOSIZIONI GENERALI

1. E’ costituita, ai sensi degli art.14 e 36 Cod. Civ. in attesa dell’emanazione dei decreti
attuativi di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, l’Associazione
denominata “Ente per la valorizzazione di Palazzo Farnese e dei monumenti farnesiani”,
nel seguito indicata semplicemente “ENTE FARNESE”, che aggiorna gli scopi dell’Ente
per il restauro e l’utilizzazione di Palazzo Farnese e per il restauro delle mura farnesiane,
fondato del 1965.

1. L’Associazione non ha fini di lucro, è un ente non commerciale secondo le vigenti norme
ed è ordinato su base associativa e rappresentativa; essa si propone esclusivamente
obiettivi di promozione culturale e di solidarietà sociale.

1. L’ Associazione ha sede in Piacenza.
2. L’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può trasferire la sede legale in
altro comune. Il trasferimento, se avviene nello stesso comune, non comporta modifica
statutaria e non richiede la pronuncia dell’Assemblea.

1. Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione si propone di:
a) promuovere l’attività di soggetti pubblici e privati e collaborare con gli stessi, ai fini
della valorizzazione di Palazzo Farnese, degli edifici della Cittadella Viscontea, della
cinta muraria di Piacenza e dei monumenti farnesiani;
b) promuovere/concorrere, con le risorse finanziarie disponibili, a progetti di restauro e
ad opere finalizzate alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni sopra citati;
c) promuovere/organizzare attività ed eventi volti alla maggiore conoscenza dei citati
beni, anche con iniziative esclusive rivolte ai soci
d) favorire l’accrescimento del patrimonio artistico e museale e promuoverne il
prestigio attraverso studi e ricerche su Palazzo Farnese, sulla cinta muraria e sui
monumenti farnesiani.
2. Per la realizzazione di detti scopi l’Associazione opererà d’intesa con gli organi
competenti nei settori della tutela, del restauro e della manutenzione dei beni già sopra
citati.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, l’Associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati.
2. Può, inoltre, avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo
o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili divenuti e che diverranno di proprietà
dell’Associazione, nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote degli associati, di enti locali, di associazioni e di istituzioni culturali
convenzionate;
b) dai contributi di enti pubblici;
c) dalle donazioni di privati;
d) da contributi erogati da terzi per specifiche attività istituzionali.
3. Nel rispetto delle leggi vigenti, l’Associazione potrà acquisire la capacità di accettare
eventuali lasciti testamentari con l’ottenimento, nei termini prescritti dalla legge, del
riconoscimento giuridico.
4. L’esercizio corrisponde all’anno solare; decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
5. E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
l’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle
attività istituzionali di cui al precedente art. 4.

1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Vige il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi, del voto singolo, della
sovranità dell’Assemblea dei soci; la convocazione dell’Assemblea, nonché i bilanci ed i
rendiconti devono essere pubblicati nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo

Dei Soci 


1. Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, enti ed associazioni senza scopo
di lucro che condividano gli ideali e le finalità espresse nel presente Statuto.
2. Le persone giuridiche partecipano alla vita dell’Associazione mediante i rispettivi
rappresentanti legali o loro delegati.
3. Tutti i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno i medesimi doveri ed i
medesimi diritti.
4. Essi sono tenuti:
 a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto
stesso, vengono prese dagli organi dell’Associazione;
 al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato tempo per
tempo dal Consiglio Direttivo (la quota è intrasmissibile, ad eccezione dei
trasferimenti per causa di morte, e non è rivalutabile).
5. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione, ad
intervenire all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.


1. I soci si distinguono in benemeriti, sostenitori ed ordinari.
2. Sono soci
a) benemeriti, per decisione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, le
persone fisiche, gli enti o le associazioni che hanno contribuito finanziariamente o
con servizi resi a favore dell’Associazione in misura assai significativamente
superiore almeno dieci volte al valore della quota associativa ordinaria;
b) sostenitori, coloro che versano una quota associativa annuale pari ad almeno il
doppio di quella fissata per i soci ordinari;
c) ordinari, tutti coloro che versano annualmente la quota di associazione.
3. Sono soci onorari gli ex-presidenti dell’Associazione, le persone fisiche, gli enti e i soggetti
pubblici e privati che si siano distinti per particolari meriti e competenze in ordine alle finalità
dell’Associazione; i soci onorari partecipano alle attività dell’ Associazione ma non hanno
diritto di voto.

1. L’ammissione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla
data di presentazione della domanda.

1. Il socio che intenda recedere dall’ Associazione deve darne comunicazione scritta
almeno due mesi prima della fine dell’anno; se la comunicazione non è tempestiva sarà
considerato socio anche per l’anno successivo e, quindi, sarà tenuto al versamento della
quota annuale.
2. Il socio cessa di essere tale anche a causa di morosità, protratta per almeno due anni,
nel pagamento della quota; la morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’
Associazione, il Consiglio Direttivo provvede a diffidare il socio e, qualora ne ravvisi la
necessità, ne propone all’Assemblea l’espulsione.

Dall’assemblea dei soci

1. L’Assemblea, costituita da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea ordinaria:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
c) determina, di anno in anno, le linee direttive dell’attività dell’Associazione;
d) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) decide, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all’espulsione dei soci; la
conseguente decisione di espulsione è insindacabile.

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo
ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci, a mezzo di avviso personale da inviare
almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, per posta elettronica o
altro mezzo idoneo.
2. L’Assemblea si riunisce a Piacenza, nella sede indicata nell’avviso di convocazione,
entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo
stato patrimoniale, sulla relazione di attività e su tutti gli altri argomenti di carattere
generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea, inoltre, è convocata ordinariamente ogni tre anni per il rinnovo delle cariche
sociali.

1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che si trovano in regola col
pagamento della quota associativa.
2. E’ ammessa la partecipazione per delega, ma ogni socio può rappresentare non più di
due deleghe; non saranno ammesse deleghe quando dovesse trattarsi della
responsabilità degli amministratori.
3. Preliminarmente il Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità delle
deleghe.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione (che dev’essere indicata
nella lettera di convocazione e deve tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore)
qualunque sia il numero dei presenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese, ovvero
segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti (per le decisioni riguardanti
l’espulsione dei soci è sempre richiesto il voto segreto e la maggioranza dei due terzi dei
presenti).
6. Chi si astiene è comunque computato ai fini del numero legale.
7. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, ogni socio può votare per un
numero di candidati pari alla metà dei membri da eleggere.

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza sua e anche del Vice Presidente,
da un socio eletto dai presenti.
2. Chi presiede l’Assemblea designa, se è assente il Segretario dell’Associazione, il
segretario, il quale redige il verbale della seduta e lo sottoscrive assieme al Presidente.
3. Se sono previste votazioni a scrutinio segreto il Presidente nomina due scrutatori.

1. L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
b) decide sullo scioglimento dell’Associazione ovvero sulla sua fusione con altre
istituzioni similari;
c) nomina il Segretario, che deve curare la verbalizzazione.
2. L’Assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità dell’Assemblea
ordinaria e decide:
 a maggioranza assoluta dei soci, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, inerenti alle
finalità e le attività dell’Istituto, per la modificazione dei quali è necessario il voto
favorevole dei due terzi dei soci;
 col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in materia di scioglimento dell’
Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo (se non è stato
possibile conseguire tale elevata maggioranza, in seconda convocazione è sufficiente
la maggioranza assoluta dei soci ovvero, sussistendo oggettive cause ostative, in
terza convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti).

Del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri (incluso il Presidente) deciso
dall’Assemblea contestualmente all’elezione dei consiglieri, da cinque a sette.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel suo seno il Vice Presidente;
b) nomina il Tesoriere, che può essere scelto anche fra soggetti esterni al Consiglio
Direttivo;
c) nomina il Segretario dell’Associazione;
d) può nominare un Comitato Scientifico.
3. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie e degli indirizzi approvati
dall’Assemblea, decide sul programma culturale ed operativo da attuare e sulle concrete
modalità per conseguire le finalità statutarie, nonché assume i provvedimenti per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo in particolare:
a) cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari, assumendo i provvedimenti e gli
impegni necessari;
b) sottopone ogni anno all’Assemblea il programma di attività dell’Associazione;
c) fissa ogni anno l’ammontare delle quote associative;
d) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo e li
correda delle relative relazioni;
e) decide l’ammissione e la cessazione dei soci, nonché – ricorrendone i presupposti –
propone all’Assemblea l’espulsione dei soci;
f) determina i compiti del Tesoriere;
g) adotta ogni altro provvedimento di natura gestionale, perseguendo sempre l’interesse
dell’Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la decadenza di quei consiglieri che, senza
giustificati motivi, non abbiano partecipato alle riunioni per almeno tre volte consecutive;
l’Assemblea provvede seduta stante alla loro sostituzione.


1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono eletti preferibilmente
per non più di due mandati consecutivi.
2. In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvede alla
sostituzione; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva scadenza
naturale dell’intero Consiglio.
3. Il membro deceduto durante il mandato viene surrogato mediante cooptazione nel
Consiglio Direttivo dal primo dei non eletti, fatta salva la convalida dell’Assemblea nella
sua prima seduta utile.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà,
l’intero Consiglio Direttivo decade e deve essere rinnovato.
5. La carica di consigliere è gratuita.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su iniziativa propria o di un terzo dei
Consiglieri; gli avvisi devono essere inviati con posta elettronica o altro mezzo idoneo
almeno tre giorni liberi prima della data stabilita, all’indirizzo indicato da ciascun
consigliere.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero,
in assenza anche di lui, dal Consigliere anziano, intendendo per anzianità la durata
dell’appartenenza al Consesso o, a parità, dell’età.
3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e
decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la
seduta.

Del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea contestualmente alla nomina del Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo che con lui è stato
eletto; la carica è gratuita.

1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali e cura, in particolare, le relazioni con gli
amministratori degli enti locali e con gli organismi o i comitati da questi partecipati;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
d) avvalendosi della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo, cura il raccordo delle
decisioni e degli indirizzi degli organi deliberativi con le attività deliberate, nonché
istruisce le proposte culturali ed i programmi da sottoporre al Consiglio Direttivo;
e) sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;
f) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.
3. Può decidere, sotto la propria responsabilità, in casi di particolare urgenza, di
promuovere e finanziare attività non ancora deliberate dal Consiglio Direttivo, ma deve
poi ottenerne la ratifica nella prima seduta utile.

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta nella sua
prima seduta dopo l’elezione da parte dell’Assemblea; se nella prima votazione la
maggioranza non è raggiunta, si procede seduta stante ad una nuova votazione, nella
quale basta la maggioranza dei presenti.

Collegio dei revisori dei conti

1. Spetta all’Assemblea decidere se avvalersi di un Collegio dei Revisori ovvero di un
Revisore Unico.
2. Se l’Assemblea opta per il Collegio dei Revisori dei Conti, questo è composto da tre
membri, scelti fra persone di acclarate competenze professionali e dura in carica tre
anni. Anche se l’Assemblea opta per il Revisore Unico, la durata in carica è di tre anni. I
suoi membri ed il Revisore Unico sono eletti preferibilmente per non più di due mandati
consecutivi.
3. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente e vigila sull’amministrazione
dell’Associazione; in particolare:
a) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
b) effettua le verifiche di cassa;
c) controlla le risultanze dei bilanci;
d) rende il proprio referto sul rendiconto annuale e sullo stato patrimoniale, da
presentare all’Assemblea dei soci.
4. I suoi membri possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.

Tesoriere e segretario

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere:
a) è il responsabile della gestione economico-finanziaria avvalendosi eventualmente del
supporto dei professionisti incaricati per gli aspetti contabili, tributari, lavoristici;
b) è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo tutti gli elementi relativi alla gestione
dell’Associazione necessari per la predisposizione dei bilanci;
c) risponde al Consiglio Direttivo ed il suo operato è controllato dal Collegio dei Revisori
dei Conti.
3. Se non fa già parte del Consiglio Direttivo, il Tesoriere partecipa, senza diritto di voto,
alle sedute di tale organo.

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario compete la puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo (del quale esegue le deliberazioni); partecipa alle sedute
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con le funzioni di verbalizzante.
3. Coadiuva il Presidente dell’Assemblea nella tenuta dell’elenco aggiornato dei partecipanti.
4. Stende e controfirma le disposizioni assunte in via d’urgenza dal Presidente del Consiglio
Direttivo.
5. E’ tenuto ad aggiornare periodicamente l’elenco dei soci, registrandone la puntualità del
pagamento della quota.
6. Condivide con il Consiglio Direttivo le responsabilità per gli atti cui abbia partecipato ed è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni proprie.

Norme transitorie e segretarie

1. Al momento della costituzione dinanzi al notaio, i soci fondatori designeranno il primo
Presidente ed il primo Consiglio Direttivo.
2. Spetterà, invece, alla prima Assemblea la nomina del primo Collegio dei Revisori dei
Conti

1. Una volta divenuto esecutivo il presente Statuto, il Presidente curerà l’iscrizione
dell’Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, da deliberarsi in apposita Assemblea dei soci
con le modalità indicate al precedente art. 16, comma 2, il patrimonio sarà devoluto al
Comune di Piacenza, con vincolo di destinazione alla valorizzazione del Palazzo, della
cinta muraria e dei monumenti farnesiani, fatta salva la legislazione all’epoca vigente.

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice
Civile.